Studio Certificato Sistema Qualità ISO9001
Commercialisti, Consulenti del Lavoro ed Avvocati
20 professionisti e 30 collaboratori qualificati al servizio delle imprese
Settembre 2018

Questa estate è stata interessata da importanti chiarimenti riguardanti il mondo del non profit ed in particolare dell’associazionismo. L’Agenzia delle Entrate ha infatti emanato un’importante circolare (la n. 18/e del 01.08.2018) che tocca diversi punti delicati della fiscalità delle associazioni e società sportive dilettantistiche, dando finalmente chiarimenti precisi che dissipano molti dubbi interpretativi che da sempre caratterizzavano il settore.

Essendo la circolare molto corposa (79 sono le pagine complessive), vediamo più da vicino, in questo articolo, i chiarimenti dati in relazione all’art. 148, comma 3, del TUIR.

Il comma 3 dell’art. 148 del TUIR introduce nell’ordinamento un regime agevolativo in favore di particolari enti non commerciali associativi, che consiste nella decommercializzazione, ai fini Ires, delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Quindi la norma prevede la non imponibilità ai fini IRES di talune prestazioni rese da specifiche categorie di enti non commerciali quando sussistono specifici requisiti.

Innanzitutto la circolare ribadisce che tale agevolazione spetta indubbiamente anche alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro di cui all’art. 90 della L. 289/2002 e chiarisce poi quali sono le attività che si prestano a poter rientrare nel regime agevolato ed essere così detassate, aspetto che ha creato non pochi dubbi in capo a coloro che si trovavano ad applicare la norma in esame.

Ai fini della defiscalizzazione dei corrispettivi specifici l’attività deve essere svolta in conformità degli scopi istituzionali. La circolare specifica inoltre chiaramente che l’attività di bagno turco, idromassaggio, centro benessere, come anche l’attività di somministrazione alimenti e bevande (ad eccezione che non vengano rese nell’ambito di eventi di raccolta fondi di cui all’art. 25, comma 2, della L. 133 del 1999) devono considerarsi ESCLUSE dalla decommercializzazione di cui all’art. 148, comma 3, del TUIR, trattandosi di attività che non si pongono a naturale completamento dell’attività sportiva.

Viene inoltre ribadito che per poter applicare detta agevolazione è necessario avere uno statuto conforme ai principi di cui al comma 8 dell’art. 148 Tuir e aver regolarmente e antecedentemente trasmesso il modello EAS.

Hai bisogno di Consigli o Assistenza?

Conosciamoci in un primo appuntamento gratuito o richiedi una consulenza

 

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.

×

Scarica la Guida per ASD e SSD!

« Le 15 domande da farsi per dormire sonni tranquilli e non temere accertamenti »

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com