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Dicembre 2019

Ai fini dello svolgimento di attività sportive dilettantistiche nelle forme di associazione o società sportiva dilettantistica, è fondamentale l’iscrizione nel Registro telematico del CONI.

Tale iscrizione permette all’ente di avvalersi di notevoli ed importanti agevolazioni, tra le quali la semplificazione degli adempimenti contabili e della determinazione del reddito ed agevolazioni ai fini IVA.

La modalità di iscrizione è telematica ed avviene mediante compilazione di apposite sezioni.

È utile precisare che l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazione Enti Terzo Settore) non è alternativa all’iscrizione al registro CONI, pertanto al fine di poter svolgere l’attività sportiva dilettantistica e poter usufruire delle agevolazioni fiscali derivanti è necessaria l’iscrizione a questo secondo registro.

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali per gli enti associati invece, meglio conosciuto come modello EAS, è un modello richiesto da parte dell’amministrazione finanziaria per ottenere informazioni rilevanti ai fini fiscali. Il modello viene richiesto da parte dell’Agenzia delle Entrate al fine di permettere la detassazione dei corrispettivi pagati e delle quote associative. Il termine di invio di tale modello varia a seconda che l’ente sia neocostituito, costituito precedentemente o nel caso di venuta meno dei requisiti qualificanti.

Nel caso di ente neocostituito o nel caso in cui l’ente abbia perso i requisiti qualificanti, il termine di invio previsto del modello EAS è di 60 giorni dalla data di costituzione o dalla data di venuta meno dei requisiti. Nel caso in cui l’ente sia stato costituito precedentemente il termine è il 31 marzo dell’anno successivo alla variazione dei dati.

La comunicazione del modello avviene in maniera telematica, da parte dello stesso ente qualora abbia le credenziali fisconline o mediante intermediario abilitato. Il modello può essere trasmesso anche in modalità semplificata solamente per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al CONI.

I casi di esonero per l’invio del modello EAS riguardano:

  • le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro coni che non svolgono attività di natura commerciale
  • le associazioni aventi qualifica Onlus o gli enti che non si avvalgono del regime fiscale agevolativo previsto ai sensi degli artt. 148 del tuir e 4 del d.p.r. del 1962.

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