Ormai è certo che dall’1.1.2026 entreranno in vigore le regole fiscali del c.d. Terzo Settore.
Ma questo significa anche che la l. 398/91, regime fiscale super agevolato e super usato nel no profit, non sarà più fruibile per tanti che finora ne hanno invece approfittato.
Il “regime 398”, infatti, spetterà soltanto alle sportive che non saranno contestualmente iscritte al RUNTS.
Di conseguenza pro loco, associazioni culturali, musicali, etc. non potranno più usufruirne.
Che cosa faranno dunque questi soggetti??
Tornando per un attimo alle sportive, ASD e SSD, se non già iscritte al RUNTS non dovranno fare proprio niente, se vorranno conservare il regime di favore. Se invece hanno la doppia iscrizione, dovranno decidere se rimanere nel RUNTS e perdere la 398, oppure cancellarsi e conservare il regime fiscale in questione.
Tutti gli altri enti non sportivi saranno di fronte all’importante scelta di entrare nel RUNTS, e magari fruire dei nuovi regimi forfettari di cui all’art. 80 o 86 del CTS, o rimanerne fuori, potendo però sfruttare solo il regime 145 Tuir (effettivamente poco attraente!) e tenendo conto che anche l’art.148 (che prevede la detassazione dei corrispettivi specifici) escluderà le ass.ni culturali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica.
E ai fini Iva??? Sappiamo che dall’1.1.2026 i vari enti dovranno comunque dotarsi di partita iva per effetto dell’abrogazione di parte delle disposizioni di cui all’art. 4, commi 4 e 5 del DPR 633/72, nonché i commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Verranno così eliminate le ipotesi di non applicazione dell’IVA per le operazioni effettuate da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. Allo stesso tempo, vengono introdotte nuove ipotesi di esenzione nell’art. 10 del DPR 633/72. In particolare, il nuovo art. 10 comma 4 stabilisce che l’esenzione dall’imposta si applica anche alle seguenti operazioni: “le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali“.

