Luglio 2024
I volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti; esclusivamente con finalità amatoriali.
Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
Incompatibilità
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
Nessuna incompatibilità è quindi ravvisabile quando le prestazioni di volontario e quelle retribuite sono rese a enti diversi.
Rimborso spese
Le prestazioni dei volontari sportivi non possono essere retribuite in alcun modo.
Ai volontari sportivi possono invece essere riconosciuti rimborsi forfettari:
- nel limite complessivo di 400 euro mensili;
- per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle diverse Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.
A tal fine è tuttavia necessario che i predetti Enti e organismi sportivi deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, le ASD/SSD sono tenuti a comunicarne i nominativi e l’importo corrisposto:
- attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso;
- entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.
Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente, mentre concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previdenziale (5.000 Euro su anno solare) e fiscale(15.000 Euro su anno solare).
N.B. : dal 1.6.2024 la disciplina dei 150 Euro è stata abrogata!
Premi
Si ritiene che i volontari tesserati ad una Federazione sportiva nazionale, in qualità di atleti o tecnici e che partecipano ad una gara o manifestazione sportiva, possano percepire premi, in quanto non si tratta di “retribuzioni”. Si tratta di somme collegate al raggiungimento di un risultato non commisurato alla quantità e qualità di lavoro prestato.
Ricordiamo che nel 2024, fino a 300 Euro di premio incassato per ciascun atleta o tecnico, non va applicata la ritenuta d’acconto del 20%, perciò l’importo è esente da imposizione fiscale.
I premi possono essere incassati anche dai volontari dipendenti della pubblica amministrazione.
Obbligo assicurativo
Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.
Nel terzo settore, e per analogia anche nello sport, viene prevista la stipulazione di polizze in forma collettiva o in forma numerica che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi.
Ricordiamo che diverse federazioni o enti di promozione sportiva prevedono un tesseramento specifico per i volontari, che include la copertura assicurativa obbligatoria per legge.
Registro volontari
A differenza degli enti del terzo settore, il registro dei volontari non è obbligatorio. Tuttavia tenere un semplice file excel con la lista dei volontari, con indicata la durata della copertura assicurativa, nonché l’entità dei rimborsi pagati, potrebbe aiutare nella gestione amministrativa del sodalizio sportivo, nonché nella difesa in caso di verifiche di enti ispettivi.