
RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI DI ASD
La Riforma dello Sport ha il pregio di avere introdotto una possibilità, di cui ancora pochi sanno e che ancora di più sottovalutano. La possibilità di vedere riconosciuta l’autonomia patrimoniale perfetta in capo all’asd, con una procedura molto semplificata e “veloce. E’ sufficiente, infatti, un patrimonio minimo di € 10.000 e l’ente sportivo può essere iscritto, dal Notaio che redige il verbale di assemblea straordinaria, nella sezione apposita del RASD, delle ASD con personalità giuridica. Ma cosa significa nel concreto? L’art. 38 del codice civile cita: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. La norma menzionata, applicabile anche alle obbligazioni tributarie, dev’essere vista come forma di responsabilità collegata all’ingerenza nell’attività dell’ente. La giurisprudenza è, infatti, unanime nell’escludere che si










