La Riforma dello Sport ha il pregio di avere introdotto una possibilità, di cui ancora pochi sanno e che ancora di più sottovalutano.
La possibilità di vedere riconosciuta l’autonomia patrimoniale perfetta in capo all’asd, con una procedura molto semplificata e “veloce.
E’ sufficiente, infatti, un patrimonio minimo di € 10.000 e l’ente sportivo può essere iscritto, dal Notaio che redige il verbale di assemblea straordinaria, nella sezione apposita del RASD, delle ASD con personalità giuridica.
Ma cosa significa nel concreto?
L’art. 38 del codice civile cita: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.
La norma menzionata, applicabile anche alle obbligazioni tributarie, dev’essere vista come forma di responsabilità collegata all’ingerenza nell’attività dell’ente.
La giurisprudenza è, infatti, unanime nell’escludere che si tratti di una forma di responsabilità “di posizione”, riconducibile alla titolarità della rappresentanza dell’associazione. Essa deriva dall’attività negoziale effettivamente svolta per conto dell’asd, con la conseguente necessità, in capo a chi invoca in giudizio tale responsabilità, fra cui anche l’amministrazione finanziaria, di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente
Recentemente la Corte di Cassazione (Cass., 2/10/2025 n. 26544), chiamata a pronunciarsi su una fattispecie in cui era stata ravvisata la responsabilità dei componenti del consiglio direttivo a seguito di una presunta violazione dell’art. 148, comma 8 TUIR (mancato rispetto del principio di democraticità e di distribuzione indiretta di utili), ha chiarito i limiti di responsabilità dei consiglieri.
In particolare, i giudici hanno ritenuto di dovere distinguere – nell’ambito del consiglio direttivo – la posizione dei legali rappresentanti e di coloro i quali sottoscrivono le dichiarazioni fiscali, ritenuti sempre responsabili per i debiti, dai componenti del consiglio direttivo, la cui responsabilità deve essere provata, dimostrando l’effettivo svolgimento di un’attività negoziale per l’ente, da cui, appunto, dipende la responsabilità di cui all’art. 38 c.c.
La giurisprudenza si è recentemente espressa anche in merito all’altra questione (Cass., 30/6/2025 n. 17576)., relativa alla responsabilità in caso di consecutio nelle cariche, non essendo sempre chiaro su chi ricada un’eventuale responsabilità in caso di sostituzione del legale rappresentante. E qui la cosa è più preoccupante.
La variazione del legale rappresentante dovrà essere comunicata all’anagrafe tributaria nonché agli organismi sportivi (ente di affiliazione e RASd) per potere esonerare il presidente uscente da eventuali profili di responsabilità, ma secondo la giurisprudenza, per evitare effetti potenzialmente distorsivi ed elusivi della variazione della carica, il nuovo legale rappresentante non è tenuto solo a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, ma anche a operare le necessarie rettifiche provvedendo, dopo la presentazione, all’eventuale variazione/correzione delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti dai suoi precedecessori (v. Cass. civ., sez. VI, 23/02/2018, n. 4478; Cass. civ., sez. VI, 28/09/2018 n. 22861).
Il giudice di legittimità, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, risultata soccombente in secondo grado, ha stabilito che, i giudici della Corte di Giustizia Tributaria di appello
“non si sarebbero dovuti limitare ad affermare che il contribuente nell’anno di accertamento non era legale rappresentante, non ricopriva alcuna carica, non aveva compiuto alcuna attività in nome e per conto dell’asd, ma avrebbero dovuto accertare se lo stesso, tenuto conto dei rilievi risultanti dall’avviso di accertamento, aveva posto in essere nella sua qualità, quanto necessario per regolarizzare la situazione fiscale dell’asd”.
Si tratta di una posizione molto forte e preoccupante, che carica gli amministratori di asd di ancora maggiori responsabilità.
Quindi, tornando all’incipit del presente articolo, è da valutare seriamente la possibilità per l’asd di acquisire la personalità giuridica, o di trasformarsi in ssd a rl. In tali soggetti, dotati di autonomia patrimoniale perfetta, dei debiti sociali risponde esclusivamente l’ente col proprio patrimonio.