Marzo 2025
Durante il lavoro di revisione dei documenti contabili delle associazioni e società sportive notiamo che spesso nelle fatture emesse dai medici per le visite sportive intestate alle società non viene esposta la ritenuta fiscale.
Fatture mediche senza ritenuta: errore da non sottovalutare
La mancata esposizione provoca il più delle volte la mancata trattenuta e il mancato versamento della ritenuta. Ciò però non è corretto.
Anche le ASD e le SSD sono sostituti d’imposta
Tra i soggetti obbligati all’applicazione delle ritenute su redditi di lavoro autonomo, in qualità di sostituti d’imposta, vi sono anche le associazioni non riconosciute (asd) e le società di capitali (ssdarl).
La ritenuta in fattura non è obbligatoria per il medico, ma lo è per il committente
Si precisa che l’esposizione della ritenuta in fattura da parte del professionista (medico, in questo caso) non è un obbligo, ma piuttosto un uso, e quindi in capo ad esso non sono previste sanzioni di carattere amministrativo in caso di violazioni. L’art. 25 del D.P.R. n.600/1973, infatti, prevede, in materia di ritenute, solamente obblighi per il sostituto di imposta, il quale è tenuto a:
- operare (o “eseguire”) le ritenute mediante rivalsa nei confronti del sostituto (art. 25 D.P.R. n.600/1973);
- versare le ritenute (art. 3, comma 1, D.P.R. n.602/1973);
- certificare le ritenute operate (art. 4, comma 6-tere 6-quater, del D.P.R. n.322/1998);
- dichiarare annualmente le ritenute operate (art. 4, comma 1, del D.P.R. n.322/1998).
Sanzioni per errori sulle ritenute: cosa rischiano ASD e SSD
Si ritiene utile ricordare brevemente il regime sanzionatorio previsto per i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto di imposta.
La normativa di riferimento è contenuta nel D.lgs. n.471/1997, il quale dispone in relazione alle seguenti violazioni:
- omessa effettuazione delle ritenute (art. 14 D.lgs. n.471/1997): sanzione pari al 20% dell’ammontare non trattenuto all’atto del pagamento;
- omesso o insufficiente versamento (in seguito ad omessa effettuazione) delle ritenute (art. 13 D.lgs. n.471/1997): sanzione pari al 30% dell’importo non versato;
- eventuale indicazione, all’interno del modello di dichiarazione dei sostituti di imposta (mod. 770 semplificato o ordinario) di compensi, interessi o altre somme soggette a ritenuta in misura inferiore all’ammontare che viene accertato dal Fisco: si configura l’ipotesi di presentazione di una dichiarazione infedele, che ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.lgs. n.471/1997, prevede una sanzione pecuniaria dal 90 al 180% delle ritenute (non versate) sui compensi, interessi e altre somme non dichiarati nella dichiarazione annuale dei sostituti di imposta, con un minimo di Euro 250. A ciò può aggiungersi l’eventuale omessa indicazione dei percipienti, che in base al comma 4 del citato art. 2 prevede una sanzione pecuniaria di Euro 50 per ogni percipiente non indicato negli appositi quadri del modello 770.
Ravvedimento operoso: come regolarizzare
Al sostituto d’imposta è comunque consentito avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.471/1997, regolarizzando gli illeciti di tipo amministrativo commessi con l’applicazione delle sanzioni ridotte.
Prevenire è meglio che sanzionare
La corretta applicazione delle ritenute d’acconto è una responsabilità fiscale non delegabile. Anche se il professionista non espone la ritenuta in fattura, ASD e SSD devono comunque trattenerla, versarla e dichiararla.