Il Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023 ha approvato il decreto legislativo relativo alla riforma dell’IRPEF, in attuazione della Legge Delega per la riforma fiscale.
Per il solo periodo d’imposta 2024 è prevista una riduzione degli scaglioni dell’imposta da quattro a tre, applicando le seguenti aliquote:
- 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
- 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.
Buone notizie dalla Corte di Giustizia Tributaria di Latina che, con la sentenza n. 974/2023, introduce un importantissimo principio, che si spera venga consolidato da altri di giudici di rinvio.
In particolare la sentenza stabilisce che la “sospensione covid” di 85 giorni, introdotta dal DL 18/2020, si applica esclusivamente per l’anno 2020, e non a cascata per gli anni successivi.
Infatti la Corte ritiene che vi debba essere un parallelismo tra la sospensione dei termini di versamento ed adempimento concessa ai contribuenti, rispetto all’inibizione agli uffici finanziari di poter espletare le proprie funzioni.
L’art. 84 del TUIR prevede che “La perdita di un periodo d'imposta… può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi…”. Per chi non avesse mai posto particolare attenzione al verbo contenuto nel dettato della norma, è intervenuta recentemente la Cassazione con l’ordinanza n. 28064 del 5 ottobre 2023, esprimendo un chiaro principio di diritto secondo il quale, nella determinazione del reddito dell’esercizio, l’utilizzo a scomputo di perdite conseguite in anni precedenti, se ed in quale misura, costituisce una manifestazione di volontà che non può essere successivamente disattesa.
L’accettazione con beneficio di inventario comporta quale principale effetto quello di creare una distinzione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede, così da impedire la confusione tra i due.
L’art. 490 c.c. sancisce i principi cardine dell’accettazione beneficiata, tra i quali:
Tra le finalità della procedura del beneficio di inventario vi è quella di giungere alla liquidazione dell’eredità, con attribuzione dell’eventuale residuo in favore dell’erede.
Vi sono due forme alternative di liquidazione dell’eredità beneficiata: la liquidazione individuale e la liquidazione concorsuale.
In sede di conversione del D.L. 69/2023, il Governo ha depositato un emendamento in materia di transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione dei debiti.
L’emendamento ha introdotto una disciplina transitoria - da adottare nelle more del correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza - a tutela dei creditori pubblici (amministrazione finanziaria, enti di previdenza e assistenza obbligatoria), introducendo sostanzialmente una percentuale minima di soddisfacimento in caso di omologa forzata dell’accordo proposto dal debitore.
In precedenza era sufficiente che la proposta fosse più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
La disciplina comune a tutte le detrazioni fiscali inerenti i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica prevede delle disposizioni specifiche in esito alle compravendite immobiliari effettuate nello stesso anno di esecuzione degli interventi, o nei successivi, entro il termine di utilizzo delle detrazioni dall’ultimazione degli interventi stessi da parte dell’originario beneficiario.
L’art. 16 bis TUIR prevede infatti, nello specifico per il bonus ristrutturazione 50%, che in caso di vendita dell’immobile ristrutturato, la detrazione spetti per la parte non fruita o inutilizzata al momento della cessione dell’immobile automaticamente all’acquirente dello stesso.
Uno degli adempimenti prodromici all’ottenimento dei lavori di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia è la presentazione della comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale mediante a/r pec o altre modalità stabilite dalla Regione.
Detto adempimento deve contenere generalità di cantiere e committente, descrizione del tipo di opera che verrà realizzata e data di avvio della stessa, oltre che data di inizio lavori.
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