Si segnala la decisione della FIGC – Corte Federale d’Appello SS.UU. 9.2.2026 n. 0088/Cfa che ha stabilito che integra una responsabilità omissiva per violazione della “posizione di garanzia” la condotta del Responsabile Safeguarding e del Presidente che, pur ignorando i fatti illeciti, siano rimasti inerti nell’attuazione di misure concrete di controllo e vigilanza. La mancata conoscenza dei fatti non costituisce esimente laddove sia discendente da una “colpa preventiva” legata all’inadeguata selezione dei collaboratori (culpa in eligendo) o al mancato monitoraggio del clima associativo (culpa in vigilando). Le pene inflitte sono state l’inibizione di mesi sei per entrambe le figure e la comminazione di un’ammenda di € 2.000,00 alla società sportiva.
In tema di prevenzione di abusi e violenze in ambito sportivo, gli obblighi derivanti dai modelli organizzativi e dai codici di condotta (art. 11 Regolamento FIGC) non si esauriscono agli aspetti formali, ma impongono un mutamento di paradigma culturale che trasforma la tutela dell’atleta in un presidio strutturale e preventivo. In altri termini, nelle attuali società sportive, il “non sapere” non costituisce una linea difensiva valida per i vertici, poiché il dovere di vigilanza è considerato un obbligo di condotta permanente e non delegabile.
Chi assume la carica di Presidente nell’ambito di una società sportiva accetta i doveri di garanzia ad essa connessi e la natura “secondaria” dell’attività sportiva rispetto alla professione privata non attenua la responsabilità. Il Presidente risponde della scelta di collaboratori impreparati, come un Responsabile Safeguarding che ignora i propri compiti. La selezione inadeguata di chi deve proteggere i minori e gli atleti è una violazione diretta del dovere di creare un “ambiente sano e sicuro”. Da ciò discende anche che non si punisce il Presidente per “non aver agito dopo il fatto”, ma per “non aver fatto nulla per evitare che accadesse”, in quanto la responsabilità nasce dall’assenza di un’interlocuzione continua e di una valutazione dei rischi (art. 5 Regolamento FIGC). La tutela, infatti, non deve scattare solo dopo una segnalazione, ma deve costituire un “presidio strutturale” quotidiano. Il Responsabile Safeguarding ha il dovere di verificare che le procedure non restino meri enunciati.


