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In arrivo i controlli per gli enti iscritti al RUNTS

In arrivo i controlli per gli enti iscritti al RUNTS

Nel recente settembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 7.8.2025, che riguarda la modalità con cui verranno svolti i controlli sugli enti iscritti al RUNTS.

I controlli potranno essere di tipo ordinario o straordinario.

ll controllo ordinario ha per oggetto la verifica del rispetto da parte dell’ente della normativa ad esso applicabile, anche attraverso accertamenti effettuati a campione sulla documentazione esibita.

In particolare, vengono analizzati gli elementi indicati nella seguente tabella.

Campo di applicazione dei controlli ordinari
Correttezza della denominazione dell’ente anche in ragione della sezione di iscrizione nel RUNTSCompatibilità della forma giuridica con la qualifica di ETS e con la sezione di iscrizione nel RUNTS
L’ente non è un soggetto escluso ai sensi dell’art. 4 co. 2 del DLgs. 117/2017 (*)L’ente non risulta sottoposto a direzione e coordinamento o controllato da soggetti esclusi, fatte salve le deroghe previste dalla legge
Presenza del numero minimo di associati (se richiesto)Base sociale non composta in contrasto con quanto previsto dalla disciplina vigente
Presenza nell’atto costitutivo o nello statuto dell’ente degli elementi di cui all’art. 21 del DLgs. 117/2017 (**)Presenza nell’atto costitutivo o nello statuto del­l’ente degli elementi previsti per le particolari categorie di ETS (**)
Effettivo svolgimento di attività di interesse generale in via quanto meno prevalente, anche in considerazione della specifica qualifica acquisita (*)Assenza di violazioni di norme particolari accertate dalle amministrazioni competenti di cui all’art. 92
co. 2 del DLgs. 117/2017 (*)
Esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale svolto sulla base di apposita disposizione statutaria e in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generaleRispetto dei principi e delle linee guida sull’attività di raccolta fondi (*)
Assenza di distribuzione di utili, neanche in via indiretta (*)Bilanci redatti e depositati in conformità alle previsioni di cui all’art. 13 del DLgs. 117/2017
Bilancio sociale, se obbligatorio per legge, redatto, depositato e pubblicato in conformità alle previsioni di cui all’art. 14 co. 1 del DLgs. 117/2017 (*)Pubblicazione, se richiesto dalla legge, delle informazioni di cui all’art. 14 co. 2 del DLgs. 117/2017 relative a emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (*)
Corretta tenuta dei libri sociali obbligatori (*)Rispetto delle norme in materia di volontariato (*)
Patrimonio degli enti con personalità giuridica non inferiore di oltre un terzo rispetto al patrimonio minimo necessario per conseguire la personalità giuridica (*)Nomina e corretta composizione e funzionamento degli organi sociali essenziali per legge (*)
Effettuazione delle comunicazioni e dei depositi obbligatori al RUNTSAssenza di cause di scioglimento o estinzione dell’ente

(*) Controllo non effettuato se l’ente, nel triennio antecedente l’anno di effettuazione del controllo, ha depositato tutti i bilanci con entrate complessive non superiori a 60.000,00 euro annui.

(**)      Controllo non effettuato se lo statuto è stato redatto in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative, e depositato al RUNTS con le corrette modalità.

Ogni ente del Terzo settore deve essere assoggettato a controllo ordinario almeno una volta ogni tre anni; il termine per il primo controllo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel RUNTS.

Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti autorizzati definiscono il programma dei controlli ordinari di propria competenza per il successivo triennio, pubblicandolo nell’apposita sezione della piattaforma del RUNTS.

In sede di prima applicazione:

  • il termine per il primo controllo decorre dalla data che verrà individuata con un successivo decreto dirigenziale del Ministero del Lavoro;
  • con il medesimo decreto dirigenziale potrà essere prorogato il termine di pubblicazione del programma dei controlli del primo triennio.

I controlli ordinari vengono effettuati attraverso accertamenti documentali, facendo ricorso:

  • ai documenti depositati nel RUNTS;
  • ai documenti, dati e informazioni da richiedersi all’ente sottoposto a controllo (la mancata ottemperanza alla richiesta di informazioni espone l’ente al rischio di cancellazione dal RUNTS).

Una volta concluso il controllo, il soggetto autorizzato informa l’ufficio RUNTS con apposito verbale e, di conseguenza, il RUNTS può decidere come intervenire nei confronti dell’ente assoggettato a controllo.

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