I recenti interventi normativi correttivi hanno condotto all’ abrogazione dell’esenzione precedentemente prevista per i premi sportivi destinati ad atleti (e tecnici), nella misura di € 300 annui.
Con l’art. 18, comma 4, lett. h), D.Lgs. 192/2025, il legislatore è infatti intervenuto abrogando integralmente l’art. 45, comma 9, del TUVR, cioè la norma che avrebbe reso strutturale l’esenzione.
La conseguenza dell’abrogazione è:
• l’esenzione resta limitata esclusivamente al periodo 29 febbraio – 31 dicembre 2024;
• dal 1° gennaio 2025 non opera più, definitivamente;
• viene meno anche la possibilità di rimborso nel 2026 (come pareva inizialmente possibile per chi aveva applicato la r.a., vista l’incertezza normativa ed interpretativa).
In definitiva:
i soggetti che nel corso del 2025 abbiano erogato premi sportivi senza applicazione della ritenuta del 20% sono tenuti a regolarizzare la propria posizione fiscale, procedendo:
- al versamento della ritenuta dovuta;
- mediante ricorso all’istituto del ravvedimento operoso;
- con il pagamento delle sanzioni in misura ridotta e dei relativi interessi legali, calcolati dalla data originaria di scadenza del versamento.
Consigliamo, se interessati, a ravvedere prima possibile in modo che i modelli CU/770 2026 vengano presentati coerentemente all’imponibilità della somma.


