Segnaliamo la recente sentenza 2195/5/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che ha annullato l’avviso di accertamento emesso a carico di una Asd che, dopo avere incassato le sponsorizzazioni, effettuava prelevamenti in contanti o emetteva assegni in prossimità del momento dell’accredito.
Semplice è stata la ricostruzione dell’Agenzia che riteneva che tali uscite finanziarie servissero per retrocedere parte dei ricavi agli sponsor.
Il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha comunicato che dalle 10.00 di domani (10 novembre) e fino alle ore 14 del 17 novembre le società e le associazioni sportive dilettantistiche che siano titolari di un contratto di locazione potranno collegarsi al sito www.sport.governo.it per presentare istanza di rimborso per le spese di affitto, e per un contributo per le spese di utenze e eventuali costi sostenuti per le sanificazioni.
Mai come quest’anno a causa del Covid, riunioni e ritrovi in generale sono diventati difficoltosi e praticamente proibiti. Particolarmente complesse sono state anche le approvazioni dei bilanci, che dovevano essere effettuate, anche con modalità telematiche, entro il 31.10.2020. Spesso, negli ultimi tempi, a fronte della mole di soggetti da convocare, ci siamo sentiti dire che è stato un grave “errore” quello di far associare tutti a prescindere, solo per il fatto di essere semplici fruitori delle attività istituzionali proposte dall’ASD.
Con la sentenza n. 16910 dell’11 agosto 2020 la Corte di Cassazione ribalta l’operato dell’Agenzia delle Entrate in termini di detrazione Iva in caso di decadenza dal regime agevolato ex L. 398/91.
I vari decreti (Cura Italia, Rilancio...) emanati quest’anno a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno posto nuovamente in luce i rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica.
Infatti la richiesta, da parte di atleti, tecnici o collaboratori, dell’indennità prevista a norma dell’art. 96 del Decreto-legge n.18/2020 e dell’art.98 del D.L.34/2020, ha posto l’attenzione sugli aspetti sia formali che sostanziali di questa tipologia di rapporti.
Da qualche anno è ormai evidente come l’Amministrazione Finanziaria abbia deciso di concentrarsi sugli enti associativi al fine di scovare tutte quelle realtà che, travestite da No Profit, beneficiano ingiustamente delle agevolazioni riservate a tali enti pur non avendone nessun titolo. Già con la circolare 19/2019 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come agli Uffici verrà chiesto di “operare un numero di controlli idoneo a supportare l’effetto di deterrenza” preparando così il campo ad una schiera di controlli “a tappeto” per tutte le realtà associative.
L’attività esercitata dalle Associazioni e società sportive dilettantistiche ha varia natura, è infatti normale per gli enti non commerciali svolgere anche attività commerciali per poter avere i fondi necessari per l’esercizio dell’attività sportiva.
È bene però ricordare l’importante distinzione tra attività commerciali “connesse” e “non connesse” agli scopi istituzionali dell’ente. Tale distinzione è fondamentale per la corretta contabilizzazione e tassazione dei ricavi, nonché per l’adozione del regime fiscale corretto.
Il credito d’imposta del 50% su spese pubblicitarie e sponsorizzazioni nello sport non è destinato e fruibile da tutti: ci sono limiti e incompatibilità, infatti, se si investe su soggetti in regime forfettario, ovvero il regime L.398/1991, quello che per ovvie ragioni di convenienza applicano il 90% delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Ed il bonus potrà inoltre essere ridotto per esaurimento fondi; oltre il danno, la beffa verrebbe da dire.
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