Contributo con esempio numerico e domande e risposte
Un argomento ancora molto spinoso per chi si affaccia ora, sotto il profilo pratico, all’epocale riforma degli enti del terzo settore è correlata al concetto di “commercialità” dell’attività svolta.
Finora siamo sempre stati abituati a pensare che Associazioni, OdV, Fondazioni, etc. sono enti non commerciali.
Con l’operatività del Runts, invece, dobbiamo cambiare approccio: ciò che fa la differenza non è chi svolge l’attività o quale attività viene svolta, bensì COME la stessa viene esercitata.
Gli enti del Terzo Settore che si avvalgono, ai fini del conseguimento dell’attività primaria di interesse generale, del lavoro dei VOLONTARI hanno due obblighi specifici con riferimento ai medesimi:
Con l’avvento del mondo digitale, un aspetto molto importante e da non sottovalutare è quello legato alla privacy ed alla protezione dei dati.
La protezione dei dati personali è un sistema di trattamento degli stessi che identifica una persona, e la principale differenza tra privacy e protezione dei dati è che nel primo parliamo di un diritto individuale che tutela il singolo soggetto, mentre il secondo estende questa tutela alle sue relazioni sociali permettendo il controllo e la gestione sulla circolazione dei propri dati.
Nel contributo pubblicato sul nostro sito la scorsa settimana chiudevamo con un interrogativo, concernente la concreta applicabilità della nuova disposizione relativa all’obbligo comunicativo preventivo per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale agli enti no profit.
I chiarimenti sono arrivati il 27.1.2022 con la Nota dell’Ispettorato del lavoro prot. n. 109.
I chiarimenti sono stati riportati sotto forma di FAQ: eccoli!
Il decreto legge 146 del 2021 ha introdotto, a partire dal 21 dicembre 2021, un nuovo obbligo di comunicazione in relazione alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale: la preventiva comunicazione che deve essere effettuata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, tramite sms o posta elettronica, indicando i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, una sintetica descrizione dell’attività e la data di inizio e di presumibile conclusione della prestazione.
Dopo l’articolo pubblicato sul nostro sito ad ottobre 2021, torniamo sul tema in oggetto perché tra dicembre 2021 ed inizio gennaio 2022 la Corte di Cassazione ha emanato una serie di sentenze sul lavoro sportivo dilettantistico (n. 41397/2021; n. 41467/2021; n. 41418/2021; n. 41419/2021; n. 41420/2021; n. 41468/2021; n. 41570/2021; n. 41729/2021; n. 175/2022, n. 177/2022).
Il punto B) della nota n. 18244 del 30.11.2021 del Ministero del Lavoro chiarisce un punto molto importante con riferimento ai criteri da utilizzare ai fini del calcolo, nelle Odv e nelle APS, delle percentuali stabilite dal Codice del Terzo Settore per l’utilizzo di prestazioni di lavoro retribuito in rapporto al numero dei volontari.
Concentrandoci nell’ambito delle APS sappiamo che l’art. 36 del d. lgs. n. 117/2017 stabilisce che tali enti possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di associati, solo quando è necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale, ma il n. di personale retribuito non può essere maggiore al 50% del numero dei volontari O al 5% del numero di associati.
Il 24 novembre 2021 è la data in cui tutti gli enti non già iscritti agli elenchi regionali e nazionali delle APS/ODV possono presentare la domanda per l’accesso al REGISTRO UNICO NAZIONALE del TERZO SETTORE.
Fra questi si possono annoverare anche i sodalizi sportivi.
Hai bisogno di Consigli o Assistenza?
Conosciamoci in un primo appuntamento gratuito o richiedi una consulenza