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Ottobre 2025

In arrivo i controlli per gli enti iscritti al RUNTS

Nel recente settembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 7.8.2025, che riguarda la modalità con cui verranno svolti i controlli sugli enti iscritti al RUNTS. I controlli potranno essere di tipo ordinario o straordinario. ll controllo ordinario ha per oggetto la verifica del rispetto da parte dell’ente della normativa ad esso applicabile, anche attraverso accertamenti effettuati a campione sulla documentazione esibita. In particolare, vengono analizzati gli elementi indicati nella seguente tabella. Campo di applicazione dei controlli ordinari Correttezza della denominazione dell’ente anche in ragione della sezione di iscrizione nel RUNTS Compatibilità della forma giuridica con la qualifica di ETS e con la sezione di iscrizione nel RUNTS L’ente non è un soggetto escluso ai sensi dell’art. 4 co. 2 del DLgs. 117/2017 (*) L’ente non risulta sottoposto a direzione e coordinamento o controllato da soggetti esclusi, fatte salve le deroghe previste dalla legge Presenza del numero minimo

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Forfettari e lavoro sportivo

Come orami noto Il lavoro sportivo nel settore dilettantistico beneficia infatti di alcune agevolazioni di natura tributaria e contributiva. In base all’art. 36  del DLgs. 36/2021 sotto il profilo fiscale “i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00”. Erano dunque sorti dubbi nell’interpretazione circa il corretto coordinamento tra le regole applicabili al lavoro sportivo e la disciplina dedicata in particolare ai contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Si attendevano dunque chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate circa il corretto trattamento. Le attese precisazione sono state ora fornite grazie alla consulenza giuridica n. 14/2025 la quale, in sostanza, evidenzia che “I lavoratori sportivi in regime forfetario possono beneficiare della non imponibilità dei compensi fino a 15.000 euro annui; detti componenti rilevano tuttavia in fase di verifica della soglia massima di compensi percepiti (pari a 85.000 euro), ai fini della permanenza nel regime”.

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