
Il Responsabile Safeguarding riveste una posizione di garanzia. La colpa prescinde dalla conoscenza
Si segnala la decisione della FIGC – Corte Federale d’Appello SS.UU. 9.2.2026 n. 0088/Cfa che ha stabilito che integra una responsabilità omissiva per violazione della “posizione di garanzia” la condotta del Responsabile Safeguarding e del Presidente che, pur ignorando i fatti illeciti, siano rimasti inerti nell’attuazione di misure concrete di controllo e vigilanza. La mancata conoscenza dei fatti non costituisce esimente laddove sia discendente da una “colpa preventiva” legata all’inadeguata selezione dei collaboratori (culpa in eligendo) o al mancato monitoraggio del clima associativo (culpa in vigilando). Le pene inflitte sono state l’inibizione di mesi sei per entrambe le figure e la comminazione di un’ammenda di € 2.000,00 alla società sportiva. In tema di prevenzione di abusi e violenze in ambito sportivo, gli obblighi derivanti dai modelli organizzativi e dai codici di condotta (art. 11 Regolamento FIGC) non si esauriscono agli aspetti formali, ma impongono un mutamento di paradigma culturale che trasforma

